Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell’altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo in oggetto.
L’Accordo consente, alle condizioni indicate, di convertire in Italia le patenti rilasciate nella Repubblica di Moldova redatte sui modelli individuati nell’allegato tecnico.
L’Accordo non si applica alle patenti rilasciate nella Repubblica di Moldova ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Eventuali limitazioni alla guida, previste dal paese di emissione, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente di guida originaria della quale si richiede la conversione.
La presenza del codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente rilasciata nella Repubblica di Moldova, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1, ma solo a quelli di categoria AM.
Le procedure di conversione fanno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente.

